(Pubblicato  nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 47 del 20 novembre 2001)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              E m a n a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  Il  presente  regolamento  e' emanato in attuazione di quanto
disposto  dall'Art. 4 comma 14, Art. 6 comma 4, Art. 7 comma 12, Art.
10  comma  9 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 "Norme nella
protezione   ambientale  dall'esposizione  a  campi  elettromagnetici
indotti   da  impianti  fissi  per  le  telecomunicazioni  e  per  la
radiotelevislone".
    Esso  determina, rispettivamente per ciascun articolo della legge
regionale 11/2001 di seguito indicato:
      a) i  contenuti  e  le  modalita'  della comunicazione relativa
all'esercizio  di  impianti  di  potenza  al connettore d'antenna non
superiore a 7 W, di cui all'Art. 6, comma 1, lettera a);
      b) i  contenuti  e  le  modalita'  della comunicazione relativa
all'esercizio  di  impianti ad uso radioamatoriale in concessione, di
cui all'Art. 6, comma 1, lettera b);
      c) i  contenuti  e  le  modalita'  della comunicazione relativa
all'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione, nonche' la
definizione   delle  caratteristiche  delle  medesime  reti,  di  cui
all'Art. 6, comma 1, lettera c);
      d) i contenuti e le modalita' delle comunicazioni di variazione
della  titolarita' dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche,
della  sua  chiusura  o  messa  fuori  esercizio,  relativamente agli
impianti di cui all'Art. 6, comma 1;
      e) gli  schemi  da adottare, relativamente agli impianti di cui
all'Art. 7, per le comunicazioni relative:
        alla   conformita'   dell'impianto   realizzato  al  progetto
presentato  ed  all'osservanza  delle prescrizioni dei commi 1, 2 e 3
dell'Art. 3;
        alla variazione di titolarita' dell'impianto;
        alla disattivazione dell'impianto;
        alla   variazione  delle  caratteristiche  tecniche  o  delle
modalita' di impiego;
      f) le  modalita'  di  presentazione  della comunicazione di cui
all'Art. 10, comma 1;
      g) i   contenuti  della  comunicazione  relativa  al  piano  di
localizzazione, di cui all'Art. 4, comma 11.