(Pubblicato nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 20 novembre 2001) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento e' emanato in attuazione di quanto disposto dall'Art. 4 comma 14, Art. 6 comma 4, Art. 7 comma 12, Art. 10 comma 9 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 "Norme nella protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevislone". Esso determina, rispettivamente per ciascun articolo della legge regionale 11/2001 di seguito indicato: a) i contenuti e le modalita' della comunicazione relativa all'esercizio di impianti di potenza al connettore d'antenna non superiore a 7 W, di cui all'Art. 6, comma 1, lettera a); b) i contenuti e le modalita' della comunicazione relativa all'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione, di cui all'Art. 6, comma 1, lettera b); c) i contenuti e le modalita' della comunicazione relativa all'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione, nonche' la definizione delle caratteristiche delle medesime reti, di cui all'Art. 6, comma 1, lettera c); d) i contenuti e le modalita' delle comunicazioni di variazione della titolarita' dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, della sua chiusura o messa fuori esercizio, relativamente agli impianti di cui all'Art. 6, comma 1; e) gli schemi da adottare, relativamente agli impianti di cui all'Art. 7, per le comunicazioni relative: alla conformita' dell'impianto realizzato al progetto presentato ed all'osservanza delle prescrizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'Art. 3; alla variazione di titolarita' dell'impianto; alla disattivazione dell'impianto; alla variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalita' di impiego; f) le modalita' di presentazione della comunicazione di cui all'Art. 10, comma 1; g) i contenuti della comunicazione relativa al piano di localizzazione, di cui all'Art. 4, comma 11.